La tredicesima o gratifica natalizia, altro non è che una mensilità aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione, la stessa viene erogata una volta all’anno a ridosso delle festività natalizie, secondo quanto stabilito dagli stessi contratti o, se più favorevoli, dagli usi esistenti nelle singole aziende.
L’erogazione della tredicesima, presuppone che il relativo diritto sia maturato nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, ergo, il lavoratore subordinato che ha prestato le proprie maestranze professionali ininterrottamente per un anno, ha diritto all’intero importo della gratifica. Viceversa, nell’ipotesi di assunzione, cessazione del rapporto in corso d’anno, o di assenze ingiustificate come ad esempio permessi non retribuiti, la quota di tredicesima, sarà proporzionale al periodo di servizio effettuato. Riportiamo a piè di pagina, le casistiche generali in cui si maturano e non si maturano i ratei mensili di tredicesima, che per precisazione, si determinano con il superamento di due settimane di lavoro nel mese.
Ulteriore puntualizzazione, riguarda l’aspetto puramente economico della tredicesima, la quale, a differenza della normale retribuzione mensile, non è soggetta all’applicazione delle detrazioni IRPEF.
Nell’attuale momento storico, forse sarebbe stato il caso di provvedere ad un’applicazione di un’aliquota IRPEF agevolata (5%-10%) sulla tredicesima, un po’ come avviene per i premi di produzione, o perché no ad una completa detassazione della stessa, dando in questo modo il giusto significato alla tredicesima, ovvero di vera e propria Gratifica Natalizia.
Causa assenza | Maturazione |
Congedo di maternità e paternità | sì |
Congedo parentale | no |
Congedo matrimoniale | sì |
Malattia e infortunio (nei limiti di conservazione del posto di lavoro) | sì |
Sciopero | no |
Festività, ferie e permessi retribuiti | sì |
Malattia del bambino | no |
Periodo di aspettativa | no |